top of page

 

STATUTO COMITATO DI QUARTIERE “CASTELLACCIO”

 

Art.1 
Denominazione e definizione geografica. 
E’ costituito con sede in Roma, il COMITATO DEL CASALE DEL CASTELLACCIO, nel seguito indicato il Comitato, la cui definizione geografica è raffigurata dalla planimetria allegata al presente Statuto.

Art.2 
Scopo. 
Il comitato rappresenta la comunità di donne e uomini che vivono nel suo territorio, ne cura gli interessi, ne promuove il progesso. Ispirandosi ai principi fondamentali di convivenza civile e democratica, si propone di intraprendere iniziative di carattere sociale e culturale attraverso un costante confronto con le istituzioni territoriali; ciò allo scopo di promuovere uno sviluppo armonico della vivibilità del quartiere segnatamente nei settori: dell’igiene e sanità, gestione del territorio, salvaguardia ambientale, infrastrutture, trasporti e viabilità, attività sportive, servizi sociali ed ogni altro interesse volto ad incidere positivamente sul benessere degli abitanti del quartiere. 
Il Comitato opererà in contatto costante ed in collaborazione con i comitati dei quartieri limitrofi e la pubblica amministrazione.

Art.3 
Adesione al Comitato. 
Possono far parte del Comitato tutti i cittadini di maggiore età, residenti nel quartiere CASTELLACCIO che desiderano impegnarsi per gli scopi previsti dall’art. 2 per la corretta applicazione delle leggi e normative che regolano la gestione dei servizi di pubblico interesse.

Art.4 
Finanziamento delle attività. 
Il Comitato non ha fini di lucro. Le entrate necessarie per la copertura delle spese delle attività, provengono dal finanziamento volontario dei cittadini. Previa delibera del Consiglio Direttivo, un ulteriore autofinanziamento potrà derivare da attività varie quali: manifestazioni, convegni, iniziative e/o altro promosse dal Comitato di Quartiere.

Art.5 
Organi del Comitato. 
Sono organi del Comitato: l’Assemblea Generale, il Consiglio Direttivo, l’Ufficio di Presidenza, le Commissioni.

Art.6 
Assemblea Generale. 
L’Assemblea Generale è l’organo sovrano del Comitato. Si riunisce, in via ordinaria, entro il mese di maggio ed in via straordinaria ogni qualvolta venga deliberata a maggioranza di due terzi del Consiglio Direttivo oppure ne facciano richiesta motivata 250 abitanti del quartiere compresi coloro che in esso vi svolgono una attività lavorativa continuativa. Le decisioni vengono prese per alzata di mano a maggioranza dell’Assemblea. La verbalizzazione delle decisioni sarà curata dal Segretario dell’Ufficio di Presidenza. Le convocazioni vengono effettuate con comunicati pubblici. Per la validità delle delibere è richiesta una maggioranza semplice dei  presenti.    All’Assemblea Generale compete: 
 a)approvare lo Statuto ed eventuali modifiche; b)nominare la Commissione Elettorale; c)approvare il Regolamento Elettorale; d) fissare la  data  delle elezioni del Consiglio Direttivo; e)approvare il bilancio consuntivo e preventivo; 
 f)stabilire gli orientamenti e le problematiche del Quartiere.

Art.7 
Consiglio Direttivo. 
Il Consiglio Direttivo è l’organo a cui compete la formulazione e la realizzazione dei programmi di attività del Comitato. E’ organo di direzione del Comitato nell’ambito degli orientamenti dell’Assemblea Generale. Spetta al Consiglio Direttivo la verifica delle iniziative del Comitato nonché la nomina delle Commissioni permanenti. Il Consiglio Direttivo è composto da 6/10 persone. Esso viene eletto a scrutinio segreto dagli abitanti e dura in carica 3 anni. Le riunioni del Consiglio Direttivo vengono convocate dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente. Il Presidente deve comunque convocare il Consiglio Direttivo quando ne faccia richiesta scritta motivata almeno un terzo dei consiglieri. Le riunioni sono validamente costituite con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri, minimo 5 consiglieri. Le deliberazioni sono valide a maggioranza dei presenti. Al Consiglio Direttivo compete inoltre: a) redigere il bilancio consuntivo e preventivo da presentare all’Assemblea Generale per l’approvazione; b) nominare i componenti dell’Ufficio di Presidenza e le eventuali Commissioni a tempo determinato; c) sottoporre, all’approvazione dell’Assemblea, il regolamento elettorale. Il mandato agli eletti del Consiglio Direttivo contempla la partecipazione continuativa all’attività del Comitato. I consiglieri sono tenuti a garantire la loro presenza alle riunioni del Consiglio Direttivo; trascorse tre assenze ingiustificate consecutive, si decade dal mandato. Il consigliere e/o consiglieri verranno sostituiti, mediante cooptazione, dai primi dei non eletti risultanti dall’elezione. La partecipazione al Consiglio Direttivo è impegno volontario e non comporta alcun emolumento. Possono essere  eletti consiglieri tutti i cittadini residenti nel quartiere che abbiano raggiunto la maggiore età purchè non titolari di cariche politiche ed amministrative. Qualora nel corso del mandato si verificasse l’eventualità che un consigliere venga a ricoprire la citata carica, verrà a decadere automaticamente la sua carica di consigliere e sostituito dal primo dei non eletti.

Art. 8 
Ufficio di Presidenza. 
E’ composto dal Presidente, Vicepresidente e Segretario. Il Presidente rappresenta il Comitato, convoca le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Generale, ne prepara l’ordine del giorno secondo quanto richiesto dagli organi del Comitato e le presiede. Assicura, pronta ed efficace, esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Può delegare alcune delle proprie competenze ai consiglieri. Resta in carica 3 anni e può essere riconfermato. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente. Le cariche dell’Ufficio di Presidenza sono impegni volontari e non comportano alcun emolumento.

Art.9 
Commissioni. 
Le Commissioni, coordinate da un consigliere, sono aperte a tutti coloro che offrono la loro partecipazione. Le commissioni sono: Bilancio - Mobilità/Infrastrutture/Ambiente – Cultura/Scuola - Igiene/Sanità – Sport/ServiziSociali. Possono essere nominate altre, a tempo determinato, su specifiche proposte, orientamenti e problemi che si presentano al Comitato. Le soluzioni opportune, a conclusione del lavoro delle commissioni, verranno riferite al Consiglio Direttivo per le conseguenti deliberazioni. I coordinatori delle Commissioni formano la giunta esecutiva.

Art.10 
Segretario. 
Membro dell’Ufficio di Presidenza ha il compito di amministrare e gestire le entrate e le uscite, coordina la Commissione Bilancio. Il suo impegno è volontario e non comporta alcun emolumento. L’esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro 90 giorni dalla fine dell’esercizio il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale.

Art. 11 
Scioglimento del Comitato. 
Il Comitato si scioglie su delibera di un’Assemblea appositamente convocata. Il patrimonio del Comitato, ove esista al momento dello scioglimento, verrà destinato a scopi benefici opportunamente individuato dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 
Rinvio alla Legge. 
Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del Libro I, Titolo II del Codice Civile.  
  

 

approvato dall’Assemblea Generale degli abitanti il 17/11/2004

 

 

bottom of page