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COMITATO DI QUARTIERE CASTELLACCIO

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI

 

Articolo1

(Territorio) 

    Il quartiere Casale del Castellaccio rappresenta la zona territoriale compresa tra via di Decima, via Pontina, viale Bilbao e viale dell’Oceano Pacifico.

 

Articolo 2

(Finalità delle elezioni)

Finalità delle elezioni è la nomina del Consiglio Direttivo del Comitato di Quartiere.(art.7 statuto)

 

Articolo 3

(Periodicità delle elezioni)

Le elezioni devono essere indette ogni tre anni

 

Articolo 4

(Diritto al voto)

Hanno diritto al voto tutti i cittadini maggiorenni, residenti o domiciliati sul territorio del Comitato di Quartiere Casale del Castellaccio.

 

Articolo 5

(Diritto di candidatura)

Possono concorrere all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo del Comitato di Quartiere Casale del Castellaccio tutti i cittadini maggiorenni aventi diritto al voto.

 

Articolo 6

(Luogo delle elezioni)

Le elezioni si terranno il giorno domenica 09 luglio 2017 dalle ore 9 alle ore 13. (luogo da definire)

 

Articolo 7

(Presentazione delle liste dei candidati)

Possono candidarsi tutti coloro i quali hanno diritto di voto (Art. 5) presentando una lista (minimo 6-Max 10 componenti) indicando i nomi del Presidente, Vicepresidente, segretario e consiglieri e allegando copia del documento di ciascun componente della lista (dove mancasse residenza copia dell'utenza, art.8). Tali candidature dovranno essere inviate mediante raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre il 02 luglio 2017 a:

Cdq-CASTELLACCIO

Presso Antonio Francesconi

Viale Avignone 102

00144 Roma

 

Articolo 8

(Documentazione del diritto di voto e di candidatura)

I candidati e gli elettori devono dimostrare di avere diritto di voto e/o di candidatura esibendo valido documento di identità dal quale deve risultare, oltre alle generalità, anche la residenza nel quartiere. I cittadini non residenti, ma domiciliati, nel quartiere, per essere ammessi al voto o alla candidatura, devono esibire oltre a valido documento di identità anche l'ultima fattura relativa ad una delle seguenti utenze: telefono, gas, acqua e luce. La fattura relativa a dette utenze deve contenere i seguenti dati:

Nome e cognome del titolare dell’utenza, uguali a quelli del documento esibito;

Indirizzo dell’utenza compreso nel territorio del quartiere;

Periodo di fatturazione immediatamente precedente al 09 luglio2017.

 

Articolo 9

(Commissione elettorale)

La Commissione elettorale, nominata dal Consiglio Direttivo, è formata da:

Presidente;

Segretario;

uno o più scrutatori.

Non possono far parte della Commissione Elettorale i candidati alle elezioni i quali, però, hanno diritto di assistere a tutte le operazioni del seggio.

 

Articolo 10

(Lista dei candidati)

Il nome della lista dei candidati è quella del designato Presidente.

Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, la Commissione Elettorale compila la lista delle candidature ammesse.La lista deve elencare in ordine alfabetico di cognome, il cognome, il nome, la data di nascita e l'indirizzo dei candidati.

Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, la Commissione Elettorale provvede a far stampare le schede elettorali e la lista dei candidati per darne comunicazione ai cittadini.

Di tutte le fasi della raccolta delle candidature deve redigersi processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione Elettorale.

 

 

Articolo 11

(Operazioni preliminari all'apertura dei seggi)

Compito della Commissione Elettorale è la costituzione del seggio elettorale con la predisposizione del seguente materiale:

schede elettorali;

moduli per la rilevazione delle preferenze;

urne per la custodia delle schede votate;

personal computer o altro mezzo per la rilevazione della regolarità del voto;

materiale vario di cancelleria.

Il Presidente ed il segretario della Commissione elettorale firmano le schede, una per una, nell'apposito spazio loro riservato, accertano che esse non presentino alcun segno e redigono e sottoscrivono il processo verbale delle operazioni preliminari all'apertura del seggio.

 

Articolo 12

(Scheda elettorale)

La scheda elettorale deve contenere, la lista dei candidati in ordine alfabetico per cognome.

Il cognome ed il nome del candidato devono essere preceduti da un numero d'ordine progressivo e da un quadratino da utilizzarsi per l'espressione del voto.Nel caso di omonimia deve essere indicata anche la data di nascita dei due candidati omonimi.

La scheda elettorale deve riportare l'intestazione del Comitato di Quartiere e, per essere valida, deve essere sottoscritta dal Presidente e dal Segretario della Commissione Elettorale.

 

Articolo 13

(Operazioni di voto)

Nel giorno fissato per le elezioni , senza interruzione alcuna, il pubblico è ammesso al seggio. Tutti coloro che, alla chiusura del seggio, si trovassero ancora all'interno del seggio saranno ammessi a votare. La Commissione Elettorale, prima di ammettere al voto l'elettore, deve controllare che lo stesso vi abbia diritto e che non sia compreso tra coloro che tale diritto hanno già esercitato all'evidente fine d'impedire che una persona voti più volte. All'elettore deve essere consegnata una penna non stilografica ad inchiostro indelebile ed una scheda contenente le liste dei candidati onde lo stesso possa esprimere, in segreto, il voto. L'elettore, dopo aver votato, deve piegare la scheda in modo che non sia visibile il voto espresso e deve introdurre la stessa scheda nell'urna. Se, per un qualsiasi motivo, l'elettore, dopo essere stato registrato, non introduce la scheda nell'urna, la Commissione Elettorale ne prende nota per segnalare poi il fatto nel verbale di scrutinio.

 

Articolo 14

(Validità del voto)

L’elettore può esprimere una preferenza barrando con una croce, sulla scheda elettorale, il quadratino posto a sinistra del nominativo prescelto. E' considerato valido il voto espresso con un qualsiasi segno, ben evidente, sul quadratino (croce, punto, cerchio, linea, etc). Non è considerato valido il voto espresso con qualsiasi segno posto totalmente al di fuori del quadratino. Può essere espresso soltanto un voto per lista. Non è considerata valida la scheda firmata dall'elettore o che riporti parole, frasi o segni che potrebbero identificare l'elettore. Non è considerato valido il voto espresso con un segno di colore diverso dalla penna consegnata dal Presidente del seggio.

 

 

Articolo 15

(Operazioni successive alla chiusura del seggio)

Subito dopo la chiusura del seggio, la Commissione Elettorale apre le urne e ne estrae le schede. Le schede devono essere aperte e contate. Il numero delle schede deve essere uguale a quello degli elettori che hanno votato. Nel caso il numero delle schede non sia uguale a quello degli elettori che hanno votato, le elezioni sono considerate valide solo se la differenza non sia superiore all'uno per cento dei votanti, considerando possibile, entro tale limite, un mero errore di omessa registrazione. Se viene riscontrata una differenza superiore all'uno per cento, il Presidente della Commissione Elettorale dichiara nulle le elezioni che dovranno essere ripetute. La Commissione, prima d'iniziare lo scrutinio, separa le schede che riportano voti validi da quelle che riportano voti non validi o sono bianche. Il parere del Presidente della Commissione Elettorale è prevalente nel caso tra i componenti della Commissione non vi fosse unanimità di opinione sulla validità o meno del voto relativo ad una o più schede. La Commissione Elettorale accerta il numero di preferenze espresse a favore di ciascuna lista. Terminato lo scrutinio, la Commissione elettorale proclama eletta la lista dei candidati che hanno ricevuto più voti. Nel caso a più liste fosse andato lo stesso numero di preferenze, si procede al ballottaggio in altra data da stabilire. Delle operazioni di scrutinio deve redigersi processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione Elettorale. Terminate le operazioni elettorali, la Commissione Elettorale, entro 24 ore dalla chiusura del verbale di scrutinio, consegnerà tutta la documentazione e tutto il materiale relativo alle elezioni al Presidente della lista che ha ricevuto più preferenze.

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